La rotazione non può essere oggetto di una trattamento discrezionale, occorre fissare regole chiare ed esplicite
La rotazione costituisce un riferimento istruttorio – a disposizione del RUP – ed in quanto tale deve essere utilizzato, secondo la nuova declinazione dell’articolo 36, comma 1, del codice dei contratti (come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017) ad avvio del procedimento contrattuale.
Per intendersi, avviando un procedimento ad inviti di tipo semplificato (come esplicitato nella norma richiamata), dei vincoli della rotazione occorrerà tener conto già in fase di predisposizione degli inviti senza penalizzazioni postume per il pregresso affidatario che – addirittura in modo motivato – sia stato invitato a partecipare alla competizione.
E’ questo il dato, pratico, di rilievo che emerge dalla recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I del 22 maggio 2018, n. 492.
La rotazione tra discrezione e regole giuridiche
Come si vedrà più avanti, ciò che emerge dalla recente sentenza in commento – che “legittima” anche le indicazioni ultime dell’ANAC espresse con le Linee guida n. 4 adeguate con la deliberazione n. 206/2018 – è che la rotazione, ovvero l’alternanza negli inviti e nell’affidamento (diretto) non può essere “utilizzata” in maniera discrezionale dal RUP ma deve comunque seguire precise regole giuridiche.
Procedure negoziate, sottosoglia e affidamenti diretti dopo l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4
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