In particolare per il fatto che – secondo la norma appena richiamata -, la rotazione opera, in modo limitato rispetto al passato solo nei confronti del pregresso affidatario e non anche nei confronti dei soggetti solamente invitati alla precedente procedura semplificata, a commessa almeno “analoga”.
Questo, come detto, in via generale, in realtà poi gli estensori hanno meglio chiarito le ulteriori implicazioni normative e, per gli aspetti che qui si intendono annotare, in relazione sia alle concessioni sia rispetto ai servizi sociali/servizi alla persona (in relazione ai quali si deve dare atto dell’importante decisione degli estensori di affrancare il RUP – nel sottosoglia -, dal rispetto del rigore della rotazione che mal si attaglia, evidentemente, rispetto alle delicate implicazioni dei servizi sociali in parola).
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