Nella fattispecie, il concorrente, sia nel DGUE sia nella domanda di partecipazione, aveva dichiarato di voler ricorrere all’avvalimento solo per il requisito economico finanziario, pur essendo carente del requisito tecnico professionale.
Tuttavia, nel contratto di avvalimento, in contrasto con i due documenti sopra citati, veniva indicato anche il requisito tecnico professionale.
Quindi si era configurato un contrasto tra quanto previsto nel DGUE (e nella domanda) e quanto invece indicato nel contratto di avvalimento.
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