La rinegoziazione del contratto nello schema del nuovo codice e (nuovi) compiti del RUP

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 22 Novembre 2022
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Lo schema del nuovo codice introduce il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9) contingentandolo all’accadimento di circostanze straordinarie e imprevedibili che stanno “fuori” dalla normale alea e dall’ordinaria fluttuazione economica e “al rischio di mercato” risultando (ovvero detti accadimenti – per legittimare la rinegoziazione – devono essere) “tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto”.

In questo caso, la parte che risulti “svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.
Nel caso dell’esecutore del contratto (se parte svantaggiata), le risorse eventualmente necessarie per assicurare il riequilibrio sono possibili “a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta”.

Nulla dice, il primo comma visto che se ne tratta più avanti, nel caso– di scuola – in cui la parte interessata sia la stazione appaltante evidentemente legittimata ad agire con le norme civilistiche.

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