In questo caso, la parte che risulti “svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.
Nel caso dell’esecutore del contratto (se parte svantaggiata), le risorse eventualmente necessarie per assicurare il riequilibrio sono possibili “a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta”.
Nulla dice, il primo comma visto che se ne tratta più avanti, nel caso– di scuola – in cui la parte interessata sia la stazione appaltante evidentemente legittimata ad agire con le norme civilistiche.
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