I) La disciplina introdotta dal Decreto Sostegni Ter.
1. L’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4 ha stabilito che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19” per gli atti di gara “ a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”.
2. Fermo quanto sopra la disposizione introduce norme diverse per forniture e servizi, da un lato, e lavori dall’altro lato.
Quanto ai primi viene prevista soltanto la necessità di inserimento della clausola di revisione prezzi nella lex specialis, senza alcuna indicazione sul quantum limite dell’incremento, né sulle modalità mediante le quali l’appaltatore deve procedere per il riconoscimento della revisione.
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