La “proroga tecnica” alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale

E’ legittima una proroga del contratto di appalto, effettuata ai sensi dell’articolo 106, comma 11°, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016), laddove il contratto medesimo era ancora vigente, stante il fatto che la medesima è stata disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale, che era stata prontamente attivata dalla stazione appaltante

Massimiliano Alesio 17 Febbraio 2020
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E’ legittima una proroga del contratto di appalto, effettuata ai sensi dell’articolo 106, comma 11°, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016), laddove il contratto medesimo era ancora vigente, stante il fatto che la medesima è stata disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale, che era stata prontamente attivata dalla stazione appaltante“. È quanto statuito dal TAR Toscana, Sez. I, con la recente pronuncia del 4 febbraio 2020, n. 158.

La pronuncia trae origine da una vicenda alquanto articolata. La società (omissis), quale impresa appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani, interessante il Comune di Pisa ed altri della provincia pisana, richiedeva, stante la scadenza del contratto, alla stazione appaltante di non esercitare la facoltà di rinnovo per altri due anni, come prevista in sede contrattuale, in ragione di diverse “criticità” insorte durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

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