La proroga del termine per la presentazione delle offerte non è di per sé lesiva della par condicio tra i concorrenti, purché sia disposta prima della scadenza originaria, sia fondata su ragioni oggettive e procedimentali, e risulti applicabile in modo indistinto a tutti i partecipanti.
La pronuncia si segnala per aver chiarito che, in assenza di modifiche alla lex specialis e di elementi che denotino finalità distorsive della concorrenza (vantaggio per un singolo concorrente), la proroga costituisce uno strumento fisiologico e legittimo per garantire l’effettività della competizione e la qualità delle offerte.
Lo afferma il TAR Lazio.
CONTINUA A LEGGERE….
La proroga del termine per la presentazione delle offerte come (possibile) mezzo di distorsione della concorrenza
Commento ala sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. II, del 10 aprile 2025 n. 6067
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento