La nuova procedura negoziata emergenziale dopo la legge 108/2021

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 7 Settembre 2021
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La legge 108/2021 (legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, cd. Decreto Semplificazioni 2021) modifica, probabilmente in modo meno radicale rispetto alla ricalibratura dell’affidamento diretto emergenziale, anche le procedure negoziate previste nella legge 120/2020.

Più nel dettaglio, con l’articolo 51 l’impianto previgente risulta ritoccato con la riduzione del numero delle procedure negoziate, per i lavori pubblici, da 3 a 2 visto l’accorpamento – in un’unica fattispecie – dell’ipotesi che consentiva l’esperimento della procedura a 5 inviti nel range di importo 150mila/350mila euro e la seconda con invito di almeno 10 operatori economici nel range di importo da 350mila euro al milione di euro.

Con la modifica si prevede, infatti, che nel range di importi predetti compresi tra i 150mila euro ed il milione gli inviti per la competizione devono essere almeno 5. Mentre, 10 operatori, invece, sono necessari per l’ulteriore fascia di importo fino all’intero sotto soglia (come definito nell’art. 35)

Considerando, pertanto, anche i servizi e le forniture, dal 31 luglio 2021 ed utilizzabili con determina a contrarre adottata entro il 30 giugno 2023, le ipotesi di  procedura negoziata emergenziale sono tre.

Le nuove procedure negoziate emergenziali

L’articolo 51 della legge 108/2021 ricalibra, pertanto, anche la lettera b) comma 2, dell’articolo 1 della legge 120/2020 secondo la sintesi che sotto si riporta:

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