La nuova offerta economicamente più vantaggiosa

13 Maggio 2016
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“L’art.  95  ha  un  rilievo  centrale  nella  individuazione  delle  nuove  regole applicabili  in materia  di  aggiudicazione  degli  appalti,  in  funzione  delle innovazioni introdotte dalle  direttive  del 2014  e  delle  scelte  compiute dal legislatore nazionale.”

Così esordisce il parere del Consiglio di Stato sull’art.95 contenuto nello schema del Codice, avvertendo che  “Sarebbe  opportuna,  pertanto,  una maggiore  chiarezza  nella  formulazione degli enunciati normativi.”

Giudizio che condividiamo visto che la norma di “recepimento”  attribuisce  al criterio dell’ ”offerta  economicamente   più   vantaggiosa” un   significato non conforme al nuovo istituto che è profondamente  diverso (e  più  ampio,  poiché  comprende,  ora,  anche  i criteri basati sul prezzo più basso, oltre a quelli incentrati sul rapporto  tra qualità  e  prezzo) rispetto  a  quello  affermatosi  nel  sistema  precedente” . (dal parere del Consiglio di Stato sul Codice)

Un cambiamento importante descritto, nello specifico, nel considerando n.89 della Direttiva Europea 24/14 dove si ravvisa come  “La  nozione  di  criteri  di  aggiudicazione  è  fondamentale per  la  presente  direttiva.  È  pertanto  importante  che  le disposizioni   pertinenti   siano   presentate   nel   modo   più semplice  ed  efficace  possibile.  Ciò  può  essere  ottenuto mediante  il  ricorso  al  termine  «offerta  economicamente più  vantaggiosa»  in  quanto  concetto  prioritario,  dal  momento   che   tutte   le   offerte   vincenti   dovrebbero   essere infine  scelte  in  base  a  quella  che  la  singola  amministrazione  aggiudicatrice  ritiene  essere  la  migliore  soluzione dal  punto  di  vista  economico  tra  quelle  offerte.  Per  evitare  confusione  con  il  criterio  di  aggiudicazione  attualmente  noto  come  «offerta  economicamente  più  vantaggiosa»  nelle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  occorre utilizzare  un  termine  diverso  per  tradurre  tale  concetto,  il «miglior  rapporto  qualità/prezzo».  …”

Una valutazione non più affidata al dualismo esistente fra il “prezzo più basso” e l’ “offerta  economicamente più vantaggiosa” così come definite nelle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ma un criterio più complesso e strutturabile in modo da  determinare quale sia l’offerta  migliore.

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