L’art. 52 del Codice Appalti del 2023 ha previsto una specifica misura interdittiva dalla partecipazione alle procedure di gara.
In particolare, la norma ha previsto che laddove l’operatore economico abbia attestato il possesso dei requisiti di partecipazione con atto di notorietà negli appalti di importo inferiore a € 40.000, e questa sia risultata, anche a seguito di verifica a campione, falsa, la Stazione Appaltante possa escluderlo dalle proprie procedure di gara per un periodo compreso tra uno e dodici mesi.
Per l’ANAC (ANAC, delibera 15.5.2024 n. 235) tale previsione costituisce una sanzione amministrativa e, come tale, la norma non può avere efficacia retroattiva, con conseguente sua non applicabilità alle procedure soggette al Codice del 2016.
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La nuova misura interdittiva nelle procedure sottosoglia prevista dal Codice Appalti 2023: inapplicabilità alle procedure soggette al Codice Appalti del 2016
A cura di Vincenzo Laudani
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