L’art. 1 del Decreto Semplificazioni – rubricato, appunto “procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” introduce, essenzialmente, due tipologie di procedure di gara “emergenziale”, a temporanea nonché integrale sostituzione delle procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; CONTINUA A LEGGERE
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