La normativa applicabile alle procedure ordinarie sottosoglia nel regime del decreto semplificazioni

a cura di Pietro Pallesca

Pietro Pallesca 10 Marzo 2021
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Come noto, in data 14 settembre 2020 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (di seguito, anche, “Decreto Semplificazioni”) il quale, nell’intento di snellire gli aggravi burocratici dei procedimenti di gara al fine di un’accelerazione delle procedure di gara cosi come disegnate dal D. Lgs. n. 50/2016, ha, in parte, rivoluzionato l’attuale sistema, introducendo un regime emergenziale derogatorio nell’affidamento dei contratti pubblici.

L’art. 1 del Decreto Semplificazioni – rubricato, appunto “procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” introduce, essenzialmente, due tipologie di procedure di gara “emergenziale”, a temporanea nonché integrale sostituzione delle procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; CONTINUA A LEGGERE

 

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