In presenza di una modifica sostanziale apportata al contratto, vietata dalla normativa interna e dalle direttive europee, l’ente concedente è tenuto a disporre la cessazione della concessione nella parte in cui abbia realizzato tale modifica. Tale atto di cessazione parziale può essere adottato dalla dirigenza, trattandosi di atto di gestione e non di atto di indirizzo politico-amministrativo.
Lo afferma il TAR Salerno (TAR Campania, Salerno, sez. I, 8.7.2024 n. 1444)
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