La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. V Ter, 20 dicembre 2024, n. 23183
“il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto di appalto o di concessione sebbene non abbia natura perentoria deve essere letto alla luce della normativa nella materia dei contratti pubblici che converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile” (Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6074);
“ il termine in questione deve considerarsi derogabile solo in via di eccezione, con conseguenziale obbligo di motivazione per la stazione appaltante, in ordine al preminente interesse pubblico che giustifichi l’eventuale dilazione quale deroga alla spedita conclusione del contratto, “in potenziale contrasto con l’interesse prevalente alla esecuzione puntuale dei connessi adempimenti contrattuali, in una dinamica improntata sempre più a criteri di massima accelerazione” (Cons. Stato, n. 6074/2023, cit.)”
“il procedimento di evidenza pubblica ha, in effetti, scopi e valenza unitari, fino al momento della stipula del contratto, che non solo consentono – ma anzi impongono, nell’interesse pubblico, anche ai fini della revoca dell’aggiudicazione – la valutazione di tutte le circostanze e gli elementi concernenti il raggiungimento in concreto dell’obiettivo di scegliere l’operatore economico più serio ed affidabile per la migliore e tempestiva esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2021, n. 4248)”.
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La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario e il potere di revoca dell’Amministrazione
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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