E’ legittimo il provvedimento discrezionale di revoca dell’aggiudicazione della stazione appaltante in presenza di un interesse pubblico, adeguatamente motivato nel provvedimento di autotutela, tenuto conto dei principi dell’ordinamento giuridico che, oltre che nell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, trovano fondamento nei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost..
Per i pregiudizi arrecati dalla legittima revoca dell’aggiudicazione l’operatore economico avrà diritto di conseguire l’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1190, la cui quantificazione andrà rapportata al danno emergente, quali spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara e sarà diversamente misurata in ragione della eventuale conoscenza o conoscibilità, da parte della medesima, della contrarietà del provvedimento revocato all’interesse pubblico.
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