Le clausole dubbie della lex specislis di gara devono sempre essere interpretate secondo il loro significato letterale.
A rammentarlo è il T.A.R. Lombardia, nella sentenza n. 2601 del 9 ottobre 2024.
Il caso affrontato
Una stazione appaltate aveva bandito una gara per la fornitura di apparecchiature da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Due ditte partecipanti alla selezione venivano escluse in quanto la stazione appaltante aveva ritenuto che i prodotti offerti non possedessero i requisiti necessari
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