Commento alla sentenza del Cga Sicilia, 05 Novembre 2018, n. 701
di Francesca Lucchese
La questione giuridica controversa prende le mosse da un caso singolare.
Segnatamente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia affronta il tema relativo alla mancata applicazione del soccorso istruttorio (comma 9, art. 83 d.lgs 50/2016 e succ. mod.) da parte della Stazione Appaltante.
Ebbene, il Comune aveva indetto una gara mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio necroscopico cimiteriale relativo all’appalto di lavori e servizi inerenti i compiti istituzionali relativi alla gestione dei cimiteri comunali.
L’ operatore economico-capogruppo di una A.t.i., escluso dalla gara in quanto non considerato in possesso dei requisiti prescritti da bando di gara, adiva dinnanzi al TAR la Stazione appaltante chiedendo l’annullamento della determina comunale con la quale l’appalto in oggetto era stato affidato ad altro operatore economico.
Operatore che, tra l’altro, stava già eseguendo una commessa analoga proprio per lo stesso Comune.
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