La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 18237
“La garanzia provvisoria costituisce parte essenziale ed integrante dell’offerta, con la conseguenza che la sua mancata presentazione rappresenta di per sé legittima causa di esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso”
Il meccanismo espulsivo previsto dall’articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 36 del 2023: “La ratio è quella di evitare che il concorrente possa usufruire di un termine più lungo per l’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara nonché possa, considerata la natura onerosa della garanzia, spuntare condizioni economiche più favorevoli”
“la mancanza della prestazione della garanzia provvisoria non può dirsi affatto sanata dalla prestazione della garanzia definitiva (che non può essere fatta valere nell’ipotesi in cui la ricorrente si rifiuti di stipulare il contratto), trattandosi di istituti funzionalmente distinti, come tali non fungibili tra di loro”
Il meccanismo espulsivo previsto dall’articolo 101, comma 1 e 2 del d.lgs. 36 del 2023 si applica anche nelle ipotesi in cui la stazione appaltante decida di avvalersi del meccanismo dell’inversione procedimentale.
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La garanzia provvisoria e la disciplina rigorosa del meccanismo espulsivo previsto dall’articolo 101, comma 1 e 2 del d.lgs. 36 del 2023. Rimane invariata anche con l’approvazione dello schema del c.d. “Decreto Correttivo”
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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