Ed invero, con l’ordinanza n.33118 del 29 novembre 2023 il Giudice di legittimità adito, ha statuito che solo ed esclusivamente all’interno del registro de quo “[…] si ha il dovere o l’onere di iscrivere le richieste dell’appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l’incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell’appalto sia per il committente sia per l’appaltatore […]”.
La facoltà dell’appaltatore di iscrivere le riserve nel primo atto di contabilità utile immediatamente successivo, in caso di assenza del registro di contabilità, alla luce dell’ordinanza n.33118 del 29 novembre 2023 della Corte di Cassazione
A cura di Grazia Maria Grimaldi
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