I servizi legali sono appalti pubblici.
Il Consiglio di Stato (Sez. V), con la sentenza 2 aprile 2025, n. 2776 chiude definitivamente la querelle sulla configurazione dei servizi legali in termini di appalti pubblici (sebbene esclusi dalle regole dell’evidenza pubblica).
Ciò, si legge in sentenza “anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue – ricomprendendole in un’unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale. A ciò si aggiunga che la comunicazione CIG è strumentale al monitoraggio dei flussi finanziari cui è soggetta ogni tipo di transazione che effettua la PA. Come correttamente evidenziato da ANAC nelle impugnate linee guida: “Detta normativa si applica … in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara” Pertanto, poiché i “movimenti finanziari” debbono formare oggetto di monitoraggio in relazione a tutti gli appalti pubblici, e poiché i “servizi legali” sono da considerare alla stregua di “appalti pubblici” (sebbene sottratti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente), va da sé che anche tali contratti di “servizi legali” siano soggetti alla suddetta comunicazione CIG”.
In realtà, a parere di chi scrive, uno degli aspetti di maggiore interesse trattati nella sentenza è la certificata, netta, distinzione (astraendo dalla questione specifica sopra sintetizzata), tra evidenza pubblica e affidamento diretto come “procedure” che portano ad un contratto pubblico.
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L’Affidamento dei servizi legali
Dalla disciplina comunitaria ed interna alle buone prassi applicative
24 Giu 2025 ore 9.00 – 12.00
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