Normative, criticità persistenti in merito a durata e rinnovo automatico delle concessioni
La legge 30.12.2018 n. 145, comma 246 e commi 675 – 684: perseverare è diabolico
di Giovanni Montaccini
Excursus normativo
- Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state conferite agli enti territoriali (salvo gli introiti) dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59).
- La disciplina delle concessioni demaniali marittime è contenuta nel codice della navigazione (D. 30 marzo 1942, n. 327) , in particolare negli articoli da 28 a 55, nonché nel regolamento per la navigazione marittima (artt. da 5 a 58). L’art. 28 cod. nav. stabilisce che fanno parte del demanio marittimo:
- il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;
- i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
- Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, l‘art. 1 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l’esercizio delle seguenti attività:
- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite “a scopo turistico ricreativo”.
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