Premessa
Mentre nei contributi precedenti avevamo esaminato la disciplina dedicata alla direzione dei lavori contenuta nel nuovo Codice, focalizzando in particolare l’attenzione sui compiti e sulle attività del direttore dei lavori (di seguito DL) secondo quanto previsto dall’Allegato II.14, in questa terza e ultima parte della disamina illustriamo la normativa dedicata all’ufficio di direzione dei lavori, contenuta anch’essa nel predetto Allegato.
Attività e compiti dell’ufficio di direzione dei lavori
Anche nel nuovo Codice è previsto che, in relazione alla complessità dell’intervento e in ausilio al DL, la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica (art. 2, comma 1).
In particolare, gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il DL nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al DL (art. 2, comma 2).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento