Premessa
In un nostro precedente contributo [1] avevamo esaminato la disciplina dedicata alla direzione dei lavori contenuta nel nuovo Codice[2]. In questa seconda parte focalizziamo ora l’attenzione sui compiti e sulle attività del direttore dei lavori (di seguito DL) secondo quanto previsto dall’Allegato II.14[3].
La direzione dei lavori nell’Allegato II.14
La disciplina della direzione dei lavori viene dettagliata nella Parte I della Sezione I dell’Allegato in parola, nel quale sono confluite previsioni già contenute nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 205[4] e nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49[5]. In particolare, l’art. 1 detta le attività e i compiti del DL, mentre l’art. 2 si occupa dell’ufficio di direzione dei lavori. Se è vero poi che tali disposizioni esauriscono la Parte I, è altresì vero che la figura del DL assume rilievo anche negli articoli a seguire.
Invero, il medesimo Allegato si propone altresì di colmare le lacune di disciplina nel Codice vigente, a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell’appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d’opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d’appalto, il collaudo[6]. Anche nell’ambito di detti istituti, dunque, il DL continua a rivestire un ruolo non affatto secondario.
Si nota peraltro sin da subito come le nuove previsioni non rispecchino l’ordine e l’esatto contenuto di quelle contemplate dal succitato decreto ministeriale, pur rievocandone spesso il tenore. Appare quindi interessante esplicitare la normativa in questione.
Attività e compiti del DL.
Nell’esecuzione dei contratti il DL opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate, il DL assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (art. 1, comma 1).
Sono specificatamente attribuiti al DL i seguenti compiti (art. 1, comma 2):
- rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi[7];
- provvedere alla consegna dei lavori;
- accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto;
- impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite[8];
- accertare che:
- si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni;
- sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;
- disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;
- verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate[9];
- compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo;
- fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determinare in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore[10];
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;
- fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell’espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Spetta inoltre al DL il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine, il DL provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. In particolare, l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa devono essere svolti contemporaneamente al loro accadere[11] (art. 1, comma 3).
Consegna dei lavori e accettazione dei materiali
Il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni (art. 3, comma 1):
- per le amministrazioni statali:
- dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto;
- dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge;
- per le altre stazioni appaltanti dalla data di stipula del contratto.
Il DL comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale, da trasmettersi al RUP, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. (art. 3, comma 2).
Il DL è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore (art. 3, comma 8, che ne tipizza anche il contenuto minimo).
Il DL provvede inoltre alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Quando il DL provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali (art. 3, comma 9).
Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare (art. 3, comma 10).
Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del DL per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna (art. 3, comma 11).
Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi (art. 3, comma 15).
Il DL rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (art. 4, comma 1)[12].
Il DL dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore (art. 4, comma 3), e verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (art. 4, comma 5).
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Il DL fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per la modifica dei contratti in corso di esecuzione ai sensi all’art. 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi (art. 5, comma 1)[13].
In ogni caso, fermo restando che il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 5, comma 9), il DL risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti (art. 5, comma 4). Mentre, in caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso (art. 5, comma 5)[14].
Sospensione dei lavori
Nei casi di sospensione dell’esecuzione contemplati dall’art. 121 del Codice, il DL dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante il verbale di sospensione (art. 8, comma 1). In detto verbale, in particolare, devono essere indicate:
- le ragioni che abbiano determinato l’interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, con l’indicazione delle cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DL ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP (art. 8, comma 3).
Resta ferma la responsabilità del DL nei confronti della stazione appaltante nel caso di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dal suddetto art. 121 (art. 8, comma 4).
Gestione dei sinistri
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP (art. 9, comma 1).
Risoluzione
Il DL, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore (art. 10, comma 1).
Il DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP (art. 10, comma 2). Quest’ultimo, qualora comunichi all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone altresì, con preavviso di venti giorni, che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna (art. 10, comma 4).
In ogni caso il DL fornisce indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122, comma 4, del Codice (art. 10, comma 5).
Documenti contabili
I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal DL (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati), devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati (art. 12, comma 1). Essi sono:
- il giornale dei lavori[15];
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste[16];
- il registro di contabilità, il quale, tra l’altro, contiene anche le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del DL[17];
- lo stato di avanzamento lavori (SAL), che deve essere immediatamente trasmesso dal DL al RUP, al fine dell’emissione del certificato di pagamento;
- il conto finale dei lavori, compilato dal DL a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione[18].
Procedimento e valutazioni dell’organo di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il DL. Spetta a quest’ultimo darne tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo (art. 19, comma 1). Il DL ha comunque l’obbligo di presenziare (art. 19, comma 4).
Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica (art. 21, comma 6).
L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non esonera comunque il DL e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire (art. 21, comma 9).
Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione, redatto dal DL, contiene almeno i seguenti elementi (art. 28, comma 2):
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l’indicazione dell’esecutore;
- il nominativo del DL;
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza (art. 28, comma 3).
Il compenso spettante al DL per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto per il compenso spettante ai collaudatori (art. 28, comma 5)[19].
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[1] V. B. Armeli, La Direzione Lavori nel nuovo Codice (parte I), in www.appaltiecontratti.it, 11/04/2023.
[2] Sul medesimo tema v. anche i Focus di M. Oscurato, I compiti e le funzioni del Direttore dei lavori nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Prima parte), in Appalti&Contratti, 2023, 3, pp. 11-18; nonché Id., op cit. (Seconda parte), in Appalti&Contratti, 2023, 4, pp. 11-20.
[3] “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”.
[4] “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
[5] “Linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
[6] Completa l’Allegato un’apposita Sezione II, in cui è contenuta la disciplina della direzione dell’esecuzione per gli appalti di servizi e forniture, costruita in parte mediante rinvio a quella degli appalti di lavori contenuta nella precedente Sezione I e in parte con l’introduzione di disposizioni specifiche, e la disciplina della verifica di conformità che in questi casi tiene luogo del collaudo.
[7] Con riferimento: a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto.
[8] Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori.
[9] Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
[10] Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere.
[11] Secondo il principio di costante progressione della contabilità, infatti, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
[12] Ad ogni modo, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito (art. 4, comma 2).
[13] In particolare, con riferimento ai casi indicati dall’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice (varianti in corso d’opera per circostanze imprevedibili), il DL descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione (art. 5, comma 2). Inoltre, in tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche non sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 7, del Codice, il DL, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante (art. 5, comma 3).
[14] Qualora invece l’esecutore abbia avanzato una proposta di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione comportanti una diminuzione dell’importo originario dei lavori (proposta che deve essere redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica), il DL, entro dieci giorni, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere (art. 5, comma 10).
[15] Il DL, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati (art. 12, comma 4). In ogni caso, il DL conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile (art. 12, comma 6).
[16] Il DL cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il DL è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il DL registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal DL, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
[17] Il DL propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.
[18] Al conto finale, in particolare, il DL allega: a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi dell’intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo (art. 12, comma 5).
[19] In caso di affidamento esterno del servizio di direzione lavori, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal Codice per i corrispettivi per la progettazione (art. 29, comma 1). Cfr., in particolare, l’Allegato I.13, recante la determinazione dei parametri per la progettazione.
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