La questione oggetto del contendere, tra un Ente locale e un fornitore di un servizio, ha riguardato sia una violazione della competenza riservata al dirigente, per essere stato il contratto di fornitura approvato con delibera di giunta comunale e sottoscritto dal sindaco, sia la violazione dei vincoli di spesa, in ragione della mancata provvista in bilancio dell’impegno contabile, con conseguente eccezione da parte dell’Ente locale del debito fuori bilancio e della relativa invalidità del contratto stipulato.
La Cassazione (sentenza 38940/2021) ha smontato le eccezioni avanzate dall’Ente locale, precisando che, l’omessa indicazione della spesa per il contratto di fornitura del servizio e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione.
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