Più nel dettaglio la norma che rileva ai nostri fini, dopo aver ribadito la sospensione degli obblighi di accorpamento e qualificazione delle stazioni appaltanti chiarisce che si tratta di una eccezione relativa alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
Questioni pratico applicative della norma
La principale questione che pone la norma è se il regime relativo ai contratti finanziati con il PNRR o PNC coinvolga anche l’affidamento diretto.
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