Editoriale estratto dal n. 7-8/2019 del mensile Appalti&Contratti
La legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) ha convertito, con modificazioni, il decreto 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto come decreto “sblocca cantieri”.
Le modifiche approvate in fase di conversione sono tuttavia di tale numero e rilevanza, da aver comportato una sostanziale riscrittura del testo del decreto, creando un comprensibile disorientamento per stazioni appaltanti e operatori economici, e ponendo soprattutto dubbi e questioni di diritto intertemporale, attesa l’immediata entrata in vigore delle nuove norme.
Tanti e profondi sono stati infatti i “ripensamenti” della legge di conversione rispetto al decreto, anche rispetto a disposizioni che avrebbero dovuto risolvere la procedura di infrazione UE n. 2018/2273, e che aveva caratterizzato diverse norme dello sblocca cantieri: dal subappalto ai requisiti generali, dall’inversione procedimentale alle procedure sotto soglia, fino ai criteri di aggiudicazione.
Molte norme abrogate o modificate dal decreto sono rivissute nel testo originario anteriore all’entrata in vigore del d.l. 32/2019, mentre altre disposizioni innovative non sono state confermate.
La Cassazione (sentenza del 10 maggio 2016, n. 9386) ha stabilito che per valutare l’efficacia intertemporale delle norme contenute in un decreto-legge modificato o non convertito in legge occorre distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall’altro.
Mentre i primi travolgono il decreto-legge con effetto ex tunc, i secondi hanno effetto solo ex nunc.
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