Come noto, nell’attuale quadro normativo (D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati), oltre la consegna ordinaria dei lavori, rimasta invariata rispetto al previgente quadro normativo (D. Lgs n. 50/2016 e D.M. 49/2028), è stato ampliato il numero e la tipologia di consegna dei lavori “non ordinaria” (c.d. “consegna sotto riserva di legge”); infatti, oltre la “consegna urgente dei lavori”, sono state aggiunte la “consegna anticipata” e “consegna per motivate ragioni”.
In particolare, la consegna dei lavori “urgente” e “per motivate ragioni” nel D. Lgs n. 36/2023 risultano entrambe disciplinate dell’articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), rispettivamente ai commi 9 e 8, mentre la consegna dei lavori “anticipata” è regolamentata dall’articolo 50 (Procedure per l’affidamento), co. 6 del codice; tale ultima tipologia di consegna dei lavori, risultando disciplinata dall’articolo 50 del codice, è applicabile solo per importo di lavori inferiore alla soglia di rilevanza europea, fissata, a decorrere dal 01.01.2024 a tutt’oggi, in € 5.538.000.
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