1. Il consolidamento della posizione dei giudici contabili
Si è avuto modo di evidenziare, in due precedenti articoli, come da un lato i giudici contabili marchigiani (vedi articolo pubblicato sulle pagne della Gazzetta degli Enti Locali 3/5/2016 di commento alla deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per le Marche, n. 90 del 21.4.2016) avessero indicato in che modo la fonte legittimante l’erogazione dei diritti di rogito discenda per i segretari in via legislativa mentre quella dei vice segretari dalle disposizioni contrattuali con conseguente legittima attribuzione a quest’ultimi dei relativi compensi, e dall’altro lato il Ministero dell’economia e delle finanze (vedi articolo pubblicato nella Gazzetta degli Enti Locali 11/5/2016 di commento alla lettera del MEF prot. 26297/2016) aveva concluso sulla non debenza dei citati compensi anche ai vicesegretari in quanto se ad un soggetto non è più riconosciuto un emolumento, per una specifica prestazione resa, anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere più riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione. A supporto delle conclusioni dei giudici contabili marchigiani, si inseriscono ora anche i giudici contabili liguri con la deliberazione n. 49, depositata in data 12.5.2016. Precisa a tal riguardo il Collegio contabile come la soluzione sia rintracciabile nei lavori preparatori del testo legislativo. In particolare, nel testo originale del decreto, predisposto in sede governativa, era molto più incisivo e prevedeva, come indicava esattamente il titolo dell’articolo 10, l’eliminazione totale dei diritti di segreteria per segretari e vice segretari, con attribuzione integrale dei medesimi all’ente locale.
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