La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, sez. VIII, 26.9.2024 C-403/23 e C-404/23) ha affermato l’illegittimità di discipline nazionali che vietino la modifica dei raggruppamenti dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta e nel corso della gara, potendo questa essere impedita solo in presenza di prove concrete di rischi di alterazione della concorrenza.
Inoltre, per la stessa Corte, l’incameramento della garanzia provvisoria non può fondarsi su automatismi, dovendosi sempre tenere conto della condotta del concorrente e delle circostanze specifiche.
I principi, seppur affermati con riferimento al Codice del 2006, hanno rilevanza anche per la disciplina oggi vigente.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento