Le parti controvertono sull’individuazione della categoria SOA prevalente, nell’ambito della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica.
I giudici piemontesi si conformano all’interpretazione costante dell’autorità di vigilanza, che nel tempo ha sempre sostenuto che la realizzazione di pavimentazioni sportive in rba naturale rientra nella categoria specialistica OS24, mentre la realizzazioni di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra nella categoria OS6 (A.V.C.P., parere 20 settembre 2007 n. 3; Id., parere 18 maggio 2008 n. 137; Id., parere 18 novembre 2010 n. 201).
Né la scelta di richiedere l’attestazione SOA per la categoria OS24 potrebbe essere giustificata dalla previsione di opere di asportazione di alberi, di scavo e di successivo rimboschimento.
Sul piano normativo, infatti, l’Allegato al D.P.R. n. 207 del 2010 reca le seguenti definizioni:
– OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili;
– OS24 “Verde e arredo urbano”, riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano, comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
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