La campionatura non è parte dell’offerta tecnica

18 Marzo 2016
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I giudici del Tar Palermo, con la sentenza n. 692 del 11/3/2016, si soffermano sul valore della cd. “campionatura” e sulla procedura di apertura della stessa.

Oggetto della controversia è se l’apertura dei plichi contenenti la campionatura, della cui operazione mancherebbe il verbale e che non sarebbe avvenuta in seduta pubblica, realizzerebbe una violazione degli artt. 120 d.P.R. 207/2010 e 46 D.Lgs. 163/06, oltre una violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza.

Ciò appunto per il difetto di verbalizzazione e di motivazione con particolare riferimento al profilo della pubblicità delle sedute per la verifica della integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto in relazione alla produzione, richiesta a pena di esclusione, della campionatura.

Ad avviso di parte ricorrente la campionatura, siccome oggetto di attribuzione di punteggio quanto al parametro inerente le “caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti”, costituisce parte essenziale dell’offerta ed in quanto tale occorreva garantire che l’apertura dei relativi plichi avvenisse in seduta pubblica con relativa verbalizzazione.

Tuttavia i giudici siciliani aderiscono all’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, 08 settembre 2015, n. 4190), e evidenziano il differente valore della campionatura il cui scopo è unicamente dimostrativo rispetto al contenuto e alle certificazioni inserite nell’offerta tecnica, di cui non è quindi parte integrante.

Funzione della campionatura, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è quella di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.

Ne consegue, secondo il Tar Palermo, che può ritenersi corretto affermare che la campionatura non è parte dell’offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica.

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