Ad avviso del Tar Friuli Venezia Giulia (
sentenza 11 luglio 2018, n.246), in ragione di tale principio, si deve concludere che mediante la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, in data antecedente alla scadenza stabilita dal bando di gara, la ditta partecipante ha conseguito la condizione di “
regolarità fiscale” richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi peraltro ritenere irrilevante, ai fini della valida partecipazione alla procedura, l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione, come previsto dall’art. 1
quater, comma 2, d.l. n. 50 del 2017.
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