C’era da temere che l’ANAC non avrebbe cambiato rotta sulle linee guida relative al responsabile unico del procedimento, mantenendo così ferma la propria visione degli appalti, chiaramente a misura di stazioni appaltanti di enormi dimensioni, con dovizia di dipendenti.
Saltano, dunque, all’occhio almeno tre evidentissime indicazioni da considerare del tutto irragionevoli.
1. RUP e commissario/presidente della commissione giudicatrice. La più clamorosa delle previsioni irragionevoli delle linee guida 3/2016 riguarda il problema della compatibilità tra ruolo di RUP e quello di commissario o presidente della commissione giudicatrice: ovviamente, si parla dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Vedi anche
Determinazione A.N.AC. 26/10/2016 n. 1096
Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
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