Ipotesi di modifica del codice dei contratti negli emendamenti al d.l. Semplificazione

Affrancamento degli Enti locali dalla dinamica dell’Albo dei commissari e ridimensionamento degli affidamenti diretti previsti dalla Legge di Bilancio

Stefano Usai 30 Gennaio 2019
Modifica zoom
100%

Alcuni emendamenti al codice dei contratti (per ora solo) previsti per la conversione del d.l. Semplificazione (n. 135/2018) risultano, oggettivamente di grande interesse.

Nel prosieguo ci si sofferma su una serie di (ipotizzate) modifiche considerate in ordine (rigorosamente) sparso.

Per gli Enti locali niente albo dei commissari?  

Tra i tanti emendamenti, come si diceva, alcuni rivestono effettivamente un rilievo anche dirimente di alcune problematiche applicative.
Ad esempio (emendamento n. 5.3) in relazione all’articolo 77 del codice dei contratti e quindi sull’annosa questione dell’Albo dei commissari si palesa la possibilità di tenere esenti dalle nuove dinamiche di nomina dei commissari, gli Enti locali.

Ciò è previsto nel nuovo (ipotizzato) terzo comma dell’articolo 77 in cui si precisa che “I commissari esterni sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58 o quelle che prevedano criteri di valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, esclusivamente quantitativi o tabellari. Sono considerati interni i componenti individuati all’interno degli enti aderenti alle centrali di committenza o alle aggregazioni, previste all’articolo 37. Per gli egli Enti locali, si applica l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2008, n. 267. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”.
Continua a leggere…

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento