Modificazione di elemento compositivo rilevante dell’offerta in sede di giustificazioni e valutazione di congruità
In materia di forniture sanitarie, viene spesso contestato dai concorrenti il mancato possesso di requisiti minimi imposti dal disciplinare di gara.
Nel caso di specie, relativo alla fornitura di sistemi automatizzati di diagnostica in service, la contestazione ha avuto ad oggetto il supposto mancato possesso, da parte dell’offerta considerata, del requisito tecnico minimo del “caricamento continuo dei reagenti”.
Senonché, a fronte di due prospettazioni tecnico-interpretative diverse della lex specialis, entrambe plausibili, l’una, più restrittiva, che implicava l’obbligo di non determinare mai una pausa o un’interruzione del funzionamento dell’analizzatore (anche per poche frazioni di secondo) e l’altra, più estensiva, rispondente all’esigenza di consentire all’operatore di caricare i reagenti a bordo del macchinario in qualsiasi momento, senza dover attendere il completamento delle analisi in corso, il Giudice ha risolto il contrasto applicando in forma assorbente il principio del favor partecipationis, al fine di consentire il più ampio confronto concorrenziale (richiamando il precedente di cui al TAR Lazio, Sez. I, 16.07.2019, n. 9384).
Una volta respinta la censura (sopra indicata) contenuta nel ricorso incidentale, il TAR ha invece accolto un motivo del ricorrente principale, relativo alla carenza di motivazione sulla congruità dell’offerta risultata aggiudicataria, in relazione alla supposta avvenuta modificazione di una componente rilevante dell’offerta stessa (incidente per il 4%) in sede di giustificazioni, con una rimodulazione interna anche degli altri elementi compositivi.
L’effetto conformativo dato dal TAR alla sentenza qui considerata è stato tuttavia quello, non già di imporre all’Amministrazione una riformulazione parziale della procedura di valutazione della congruità dell’offerta, con l’espressione di una nuova motivazione, ma de plano l’effetto espulsivo dell’operatore economico in ragione della arbitraria rideterminazione dell’offerta in corso di gara.
Questo anche se la contestata modificazione interna delle voci dell’offerta economica sia avvenuta nella autonoma e peculiare fase di valutazione di congruità dell’offerta, nella quale, secondo la Giurisprudenza, in taluni casi risulta ammissibile la rettificazione delle giustificazioni già rese (Cons. St., Sez. V, 25.07.2019, n. 5259; Sez. V, 26/06/2019, n.4400; Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4680; Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).
Documenti collegati
TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 12790 del 07.11.2019
Fornitura in service di sistemi automatizzati di diagnostica – Interpretazione del bando sul requisito tecnico minimo del caricamento continuo dei reagenti – Motivazione della valutazione di congruità dell’offerta – Giustificazioni, divieto di modificazione di elemento compositivo rilevante – Illegittimità ed esclusione dalla gara.
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