Interpretazione ampia dell’incompatibilità dei commissari

Il TAR Lazio, con la recente sentenza – Sez. III-ter, Roma, del 12 febbraio 2020, n. 1942 giunge ad una interpretazione ampia in tema di incompatibilità dei commissari di gara e, più nel dettaglio, dell’infelice (qunto a scrittura) disposizione (parzialmente tradizionale) contenuta nel comma 4 dell’articolo 77 del codice dei contratti.

Stefano Usai 19 Febbraio 2020
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Il TAR Lazio, con la recente sentenza – Sez. III-ter, Roma, del 12 febbraio 2020, n. 1942 giunge ad una interpretazione ampia in tema di incompatibilità dei commissari di gara e, più nel dettaglio, dell’infelice (qunto a scrittura) disposizione (parzialmente tradizionale) contenuta nel comma 4 dell’articolo 77 del codice dei contratti.
A mente della disposizione citata “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Come noto, rispetto al pregresso ordinamento, l’incompatibilità ora dovrebbe ritenersi estesa anche al presidente del collegio pur in modo non ancora chiaramente definito.

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