Informazioni riguardo nuova procedura di gara e incentivi funzioni tecniche

Parere MIT 26 febbraio 2024, n. 2400

Stefano Muccioli 6 Maggio 2024
Modifica zoom
100%

Quesito:
Avrei bisogno di una delucidazione in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si facesse una nuova gara, con la previsione di aggiornamenti progettuali, gli incentivi tecnici devono essere nuovamente impegnati? Al fine di far comprendere al meglio la nostra casistica, di seguito si espliciterà quanto richiesto in oggetto. Qualche anno fa è stata indetta una procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) per un appalto di lavori. In seguito all’avvio dei lavori, a causa dell’inadempienza della ditta esecutrice, è stato rescisso il contratto, con l’escussione della fideiussione e la consequenziale fine dei lavori.
Grazie a nuovi finanziamenti è stato possibile aggiornare il progetto originale e fu indetta una nuova gara con un nuovo Quadro Economico.
Come richiesto dalla CUC, la percentuale spettante per le loro funzioni tecniche è stata impegnata nuovamente, quindi il pagamento in percentuale previsto nel primo Quadro Economico è stato saldato, mentre è stata impegnata la percentuale del secondo quadro economico, essendo stata fatta una nuova gara. In merito agli incentivi per funzioni tecniche, i quali prevedono un massimo del 2% come da Codice dei Contratti, nel caso in cui siano stati chiusi i lavori della prima gara, è lecito impegnare nuovamente il 2% degli incentivi destinati per funzioni tecniche come da ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, in base al nuovo Quadro Economico?

Risposta aggiornata
L’art. 113, co. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, prevede che la percentuale del 2% relativa agli incentivi alle funzioni tecniche sia posta a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Pertanto, dalla lettera della disposizione, emerge che il 2% va calcolato in relazione all’importo della procedura di gara. Tanto, peraltro, è confermato dal nuovo articolo 45 del d.lgs. 36/2023, il quale trova applicazione in relazione alle gare intraprese dal primo luglio 2023. La risposta al quesito è, dunque, positiva, con la precisazione che l’incentivo potrà essere erogato per le fasi effettivamente svolte, avendo riguardo alla disciplina interna della s.a..

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento