Condizione che muta dopo la riforma del titolo V della Costituzione in quanto il nuovo art. 117 Cost non menziona più i lavori pubblici tra le materie di potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Questo poiché “i lavori pubblici costituiscono ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.” (Corte Costituzionale, con sentenza 1 ottobre 2003 n. 303), ovvero “può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente.” In quanto “la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del 2003), qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre.” (sentenza Cort. Cost. n.50 anno 2005).
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