Il TAR Calabria chiarisce alcuni aspetti relativi alla decorrenza del termine per impugnare le ammissioni ed esclusioni dalla gara
La notifica telematica del ricorso introduttivo deve essere inviata, ai sensi dell’art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, all’indirizzo risultante da pubblici elenchi indicati all’art. 16 ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ad affermarlo è il TAR Calabria (Catanzaro) 15 giugno, n. 1243.
La notificazione inoltrata a un indirizzo diverso è difforme al modello legale. Tuttavia, non è inesistente ma nulla – e quindi sanabile ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. -, la notifica del ricorso inviata all’indirizzo PEC che, nel contesto di una procedura a evidenza pubblica, il controinteressato abbia indicato quale recapito ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti la procedura di gara.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR CALABRIA (CATANZARO) 15 GIUGNO 2018, n. 1243.
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