Il caso
A seguito dell’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del territorio, dissesto idrogeologico dell’abitato e mitigazione del rischio, avvenuto tramite procedura negoziata in via telematica, il RTP secondo classificato formulava istanza di annullamento in autotutela dell’intervenuta assegnazione della commessa pubblica, sull’assunto che l’aggiudicataria avesse omesso di documentare il possesso dei propri requisiti nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare.
La Commissione attivava quindi soccorso istruttorio, disponendo la produzione di ulteriore documentazione da parte del RTP aggiudicatario, confermando poi l’aggiudicazione in esito all’esame dei documenti acquisiti.
Per l’istante, ricorrente dinanzi al TAR, ciò avrebbe invero determinato l’integrazione della domanda in origine formulata in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Viceversa, per il RTP controinteressato in giudizio i servizi dichiarati nella domanda di partecipazione, funzionali alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, sarebbero stati del tutto “analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche” al servizio oggetto dell’affidamento, come richiesto dal Disciplinare.
La decisione
In sentenza, rileva il Collegio che in base a quanto disposto dalla legge di gara, ….
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