Di contro, l’offerente (che era destinato a diventare aggiudicatario) invocava l’art. 97 del Codice, ossia sosteneva che la migliore quotazione individuata mediante l’indagine di mercato assumeva i caratteri di un’offerta anomala.
Il CDS, tuttavia, riteneva infondato tale motivo di gravame in quanto la questione verteva non sull’anomalia dell’offerta bensì sulla clausola prevista dall’art. 95 comma 12, puntualmente inserita negli atti di gara ed in base alla quale le stazioni appaltanti possono, legittimamente, decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La decisione del CDS è interessante sotto i seguenti due aspetti: CONTINUA A LEGGERE
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