Anas non può indire gare di appalti senza quantificare l’effettiva entità dei lavori previsti e senza indicare gli elementi progettuali necessari per partecipare alla gara.
E’ quanto evidenzia l’Autorità Nazionale Anticorruzione al termine di un’indagine (Delibera n. 742 del 10 novembre 21, depositata il 18 novembre) riguardante i lavori di manutenzione ricorrente per il ripasso della segnaletica delle strade statali di competenza dell’Emilia Romagna (importo dell’appalto 1.100.000 euro). In sostanza, l’ente appaltante non può pagare a corpo un appalto di ripasso, senza specificare i metri lineari o quadrati da ripassare, senza aver trasmesso un computo o una perizia dalla quale si evincano effettivamente le misure. Perché in tal modo si favorisce l’impresa uscente che già conosce l’entità dei lavori, rispetto a nuovi concorrenti in un confronto di libero mercato, con offerte omogenee e complete.
Secondo Anas, trattandosi di un appalto ricorrente (il rifacimento della segnaletica) e di attività prestazionale, non necessitava di un computo metrico. Inoltre gli operatori, secondo la stazione appaltante, erano in grado di rendersi conto da soli delle caratteristiche del patrimonio stradale gestito dalla struttura territoriale. Spiegazione che Anac ritiene “irragionevole” “posto che non si comprende in che modo un operatore economico possa compiere utili sopralluoghi e misurazioni su oltre mille Km di strade ai fini della formulazione dell’offerta”.
Anac ha invece ribadito che il bando di appalto deve rispettare il progetto di tipo definitivo, indicando la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo. Gli appalti a corpo, secondo l’Autorità Anticorruzione, costituiscono una violazione del principio di trasparenza e elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara. Lo stesso prezzo di offerta, secondo l’Autorità Anticorruzione, in tali condizioni non può essere formulato per l’indeterminatezza delle prestazioni richieste.
Incertezza e ambiguità di ravvisano anche in ordine alle modalità di pagamento dei lavori, da intendere “a corpo”, senza considerare un piano di sicurezza e l’individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Modalità di pagamento suscettibili inoltre di potenziali contenziosi con l’impresa e possibili ricadute negative sull’erario, con incertezza delle prestazioni conclusive da pagare.
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