La questione controversa riguardava la legittimità dell’esclusione dalla gara disposta in esito alla procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, sulla base del rilievo dell’inadeguatezza del costo di sicurezza aziendale. Questo, infatti, era originariamente indicato in Euro 16,33 e successivamente, ma solo in sede di rettifica, modificato in Euro 16.650 solo con le giustificazioni trasmesse nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia.
Il Collegio risolve la questione a partire dalla precisazione che, pur essendo vero che il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e che nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica (ferma restando la sua strutturale immodificabilità) tutto ciò incontra un doppio limite invalicabile.
In primo luogo, il concorrente non può dare luogo a una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in secondo luogo, la revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa, per come interpretata e valorizzata dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria (nn. 3 e 9 del 2015).
Da ciò consegue che, per un verso, il giudizio di inattendibilità dell’offerta può legittimamente investire specifiche voci di costo (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2015, n.89), quando le stesse assumano una rilevanza tale da inficiare, di per sé, la serietà dell’offerta, e che, per un altro, la valutazione di quest’ultima possa legittimamente appuntarsi sulla congruità dei soli oneri di sicurezza aziendale, quale segmento dell’offerta che ha ricevuto dal legislatore una peculiare e specifica regolazione (art.87, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006), che implica, a sua volta, una autonoma rilevanza della relativa voce, a protezione delle incomprimibili esigenze pubblicistiche soddisfatte dal regime normativo di riferimento.
Se così non fosse, infatti, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica (nella fase del controllo dell’anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo.
Alla luce di queste riflessioni, il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione dell’impresa, che aveva indicato un costo della sicurezza incongruo e inattendibile.
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