Incompletezza dell’offerta e generico impegno a fornire i materiali di consumo

Sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1708 del 23 luglio 2019

Roberto Bonatti 12 Dicembre 2019
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Dispostivi medici – Materiali di consumo parte integrante dell’offerta – Insussistenza del prodotto nell’offerta – Esclusione – Irrilevanza di dichiarazioni generiche di fornitura di quant’altro necessario – Impossibilità di soccorso istruttorio su carenze essenziali dell’offerta tecnica

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1708 del 23 luglio 2019

Una buccia di banana: a volte basta questo per perdere una gara d’appalto, a volte anche complessa. Capita ad esempio per la fornitura di sistemi composti da una pluralità di prodotti ed apparecchi, come quelli di nutrizione parenterale domiciliare oggetto della sentenza in commento. In questi casi, è sufficiente una dimenticanza su di un prodotto complementare, a volte anche di scarso impatto economico sul prezzo complessivo offerto, per essere irrimediabilmente esclusi dalla procedura.

Il T.A.R. ha infatti affermato che, stando alla formulazione della lex specialis, è irrilevante l’impegno ad offrire tutto quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema, trattandosi di dichiarazione generica senza alcuno specifico rilievo per i prodotti espressamente richiesti dal capitolato di gara.

Inevitabile l’esclusione, non potendo pacificamente trovare ingresso il soccorso istruttorio rispetto ad elementi essenziali dell’offerta tecnica.

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