La recente sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. I, del 12 gennaio 2018 n. 24 – più o meno secondo il recentissimo orientamento giurisprudenziale – esclude, definitivamente, che il RUP possa essere considerato incompatibile a far parte della commissione di gara in assoluto.
a cura di Stefano Usai
Pertanto, il RUP – che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio – può far parte della commissione se non ha svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (comma 4, primo periodo, art. 77).
La circostanza che abbia predisposto la legge di gara – senza approvarla in quanto non dirigente/responsabile del servizio – non rientra tra le funzioni/incarichi tecnico/amministrativi.
Posizione ribadita già con il pregresso codice.
Se c’è incompatibilità, è l’appaltatore che deve provarla e comunque ciò non potrebbe dipendere dalla circostanza di aver predisposto il “progetto” delle regole del gioco.
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