Commento alla deliberazione della Corte dei conti della Puglia n.9 del 9 febbraio 2018
La pronuncia in rassegna dimostra che la nuova norma di cui alla legge di bilancio probabilmente non sposta di una virgola il problema.
Il codice diceva già che gli incentivi sono inseriti nei quadri economici dei singoli appalti.
Ricordiamoci infatti che l’art. 113 comma 2 del codice già stabiliva: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento”.
A sua volta l’art. 16 del dpr 207/2010 ss.mm.ii. (ancora transitoriamente vigente) così dispone: “I quadri economici degli interventi […] prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
[…] l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente”.
La CdC ha detto che, ciononostante, vanno computati nel tetto del salario accessorio
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