La Corte dei conti, in particolare la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 9 febbraio 2018, n. 9, crea un vero e proprio conflitto di attribuzione strisciante con il Parlamento circa il ruolo di fonte della produzione normativa
Sostanzialmente, per la Sezione l’articolo 1, comma 526, della legge 205/2017 ha introdotto in modo del tutto vano ed inutile nell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 il nuovo comma 5-bis.
Infatti, secondo la Sezione Puglia il nuovo comma 5-bis dell’articolo 113 sta lì senza aver innovato il diritto, per non aver chiarito la fattispecie degli incentivi ai tecnici, la cui controversa interpretazione è stata, per altro, cagionata dalla Corte dei conti stessa e, in particolare, dalla Sezione delle autonomie con l’ormai celeberrimo parere 7/2017 (parere, è da ricordare, contestato dalla Sezione Liguria, con la deliberazione 58/2017).
Leggiamo, allora, il testo del comma 5-bis dell’articolo 113 del codice dei contratti: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Quali le conseguenze di questa previsione?
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