La mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga la Stazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale
Durc – Irregolarita’ contributiva – Esclusione automatica
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1141 del 19.02.2019, ha affrontato il tema delle regolarità contributiva dell’impresa partecipante ad una gara pubblica conformandosi al proprio costante orientamento secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, perché l’impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva con conseguente regolarizzazione postuma della posizione, che, al più, varrebbe a evitare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita (cfr. Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2803; Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3551; Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2016; Cons. Stato, Adunanza Plenaria 20 luglio 2015 n. 8; Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8).
La mancanza di un DURC regolare, secondo l’orientamento richiamato dalla sentenza in commento, comporta invero “una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti” e, pertanto, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza poter sindacare il contenuto del DURC ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen,, 8 maggio 2012 n. 8; Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3551; Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; 17 maggio 2013, n. 2682; V, 26 giugno 2012, n. 3738, VI, 15 settembre 2017 n. 4349).
In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha quindi confermato la pronuncia del giudice di prime cure rilevando che l’impresa appellante era stata legittimamente esclusa dalla gara sulla base di una irregolarità attestata dal DURC non rilevando in senso contrario la circostanza che detta irregolarità fosse stata successivamente sanata né che la stessa avesse ad oggetto il tardivo pagamento di un importo irrisorio se rapportato ai pagamenti contributivi mensilmente e tempestivamente effettuati dall’impresa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento