In caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi” spetta alla commissione di gara e non al RUP

A cura di Ornella Cutajar

Ornella Cutajar 20 Maggio 2024
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1. Nel sistema dell’attuale Codice dei Contratti Pubblici si rinvengono diversi principi che erano già propri del quadro normativo previgente. 

La sentenza del Consiglio di Sato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435 conferma così che il RUP, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possa esercitare un controllo di regolarità della procedura, ma non potrebbe sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara, potendo se mai chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione, mentre è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.

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