Impugnazione provvedimento di ammissione e verifica requisiti
Come noto, l’art. 120 comma 2-bis del c.p.a. (introdotto dall’art. 204, comma 1 lett. b) del Codice dei contratti pubblici) prevede che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, eonomico-finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni “decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
La stessa norma precisa che “l’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.
In altre parole, il concorrente che non impugni il provvedimento di ammissione di un altro concorrente, non potrà successivamente far valere i motivi di esclusione, attraverso l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login. Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento >>ABBONATI SUBITO<< |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento