Impugnazione della nomina della commissione di gara

TAR Lazio – Roma, sez. III-quater, 4 agosto 2023, n. 13100

20 Settembre 2023
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Impugnazione della nomina della commissione di gara – Onere probatorio – Legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi – Dimostrazione di come il deficit conoscitivo abbia negativamente impattato sulla valutazione della offerta – Valutazione delle offerte – Ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione – Sindacato del giudice amministrativo non sostituivo

1. L’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta. In particolare, l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020). La giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul punto ha affermato che è sufficiente una competenza prevalente nel settore oggetto dell’appalto, precisando che con l’accezione “settore” intende far riferimento ad una competenza per “aree tematiche omogenee”. In particolare, ha rilevato che: “La valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest’ottica il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli curricula dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (cfr. Tar Catania n. 3015/2022. Nello stesso senso, C. di St. n. n. 9845/2022; n. 7031/2021).

2. Il ricorrente che intende contestare la valutazione dell’offerta tecnica deve evidenziare profili di palese illogicità o di evidente irragionevolezza o di inattendibilità tecnica (da non confondere con mera opinabilità della valutazione operata) ovvero errore di fatto, che siano tali da inficiare la valutazione in concreto compiuta. Deve essere innanzitutto premesso, sul punto, che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (in tal senso, ex multis, da ultimo C. di St. n. 4019/2023). Invero, la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. TAR Milano n. 494/2023).

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